L’articolo 12 della Legge n. 145/2016 (c.d. collegato agricoltura) in vigore dal 25 agosto 2016 dispone che “L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:
a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.
In data 22 febbraio 2018 è stato definitivamente approvato l’Accordo in Conferenza Stato Regioni che contiene gli elementi minimi comuni per l’organizzazione dei corsi di formazione di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
Le caratteristiche del Manutentore del verde
Secondo quanto riportato dal citato accordo, il Manutentore del verde “allestisce, sistema e manutiene aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati. Cura la predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante sino alla realizzazione dell’impianto, in base a un progetto dato; gestisce le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la potatura delle principali specie ornamentali, la difesa fitosanitaria dei vegetali. E’ in grado di valutare le disposizioni fitosanitarie vigenti sul territorio in relazione a tutta l’attività svolta. E’ in grado di recuperare e di smaltire correttamente sfalci e potature. E’ in grado di fare un uso corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici.”
- Per le imprese iscritte al registro delle Imprese della Camera di Commercio con l’attività (cod. ATECO 81.30.00) prima dell’entrata in vigore della sopracitata legge (25/08/2016) anche come codice secondario non occorre nessuna regolarizzazione.
- Dall’entrata in vigore della legge e fino al 22/02/2020 la Camera di commercio ha effettuato iscrizioni provvisorie e si è in attesa di indicazioni ministeriali.
- Dal 23/02/2020 la Camera di commercio non effettua più iscrizioni provvisorie, per cui potranno iscriversi soltanto coloro che hanno l’attestato di idoneità previsto dalla legge 154/206 e coloro che sono esonerati in base alla conferenza stato regioni del 22/02/2018 e successiva D.G.R Liguria 04/05/2018
Soggetti esonerati
L’Accordo esonera dalla formazione:
- “i soggetti che siano in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del QNQR associate alla qualificazione di Manutentore del verde;
- i soggetti che siano in possesso della laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche
- i soggetti che siano in possesso del diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;
- gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;
- i soggetti che siano in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA del QNQR associate alla qualificazione di Manutentore del verde ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;
- i soggetti che acquisiscono la qualificazione professionale regionale in esito a percorsi formativi autorizzati e riconosciuti ai sensi dell'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell'8 giugno 2017, fino alla data del 22 febbraio 2018”.
Per ogni eventuale informazione e chiarimento le aziende interessate potranno rivolgersi agli uffici Coldiretti di riferimento.