2 Marzo 2020
AGRITURISMO: APPROVATI I NUOVI LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

La Giunta Regionale ligure, a seguito della riunione del tavolo verde del 24 gennaio scorso, ha approvato le “nuove disposizioni di attuazione per l’attività agrituristica”, modificando in parte la Legge Regionale n. 37/2017.
Le principali modifiche che hanno un riflesso sull’aspetto fiscale sono contenute nell’articolo 4 che definisce dei parametri massimi di ospitalità e nell’articolo 7 che definisce le percentuali di impiego dei prodotti per la somministrazione dei pasti.

Ma vediamo più nel dettaglio alcuni parametri da tenere come riferimento per intraprendere l’attività agrituristica e non incorrere in problematiche derivanti dalla scorretta applicazione della norma.
Fermo restando che l’attività agrituristica deve essere in rapporto di connessione con l’attività agricola, che deve comunque rimanere prevalente, la connessione si realizza quando l’azienda agricola è idonea allo svolgimento delle attività agrituristiche in relazione alla natura e alle varietà delle attività agricole, all’estensione, alle dotazioni e caratteristiche strutturali, agli spazi disponibili, al numero degli addetti. Il rapporto di prevalenza tra l’attività agricola e quella agrituristica, ai sensi della Legge Regionale 37/2007, si intende soddisfatto quando il tempo lavoro, misurato in giornate lavorative, per l’attività agricola risulta superiore a quello per l’attività agrituristica. Le tabelle allegate al provvedimento consentono alle aziende di calcolare le giornate lavorative e misurare il rapporto di prevalenza.
Fatta questa premessa vediamo qui di seguito i parametri da rispettare per l’espletamento dell’attività agrituristica.

art. 4 – sono stati modificati i limiti dell’esercizio dell’attività, a seguito dell’estensione a tutto il territorio regionale delle zone a prevalente interesse agrituristico:
- Massimo di 38 posti letto (in camera o unità abitativa);
- Massimo di 14 piazzole per l’ospitalità in spazi aperti;
- Possibilità di ospitalità congiunta (posti letto/piazzole) che non eccedano comunque il numero complessivo di 58 ospiti;
- 65 coperti a pasto, con possibilità di compensare il numero di coperti tra i due pasti della giornata;
- Possibilità di compensare nell’arco di un anno il numero complessivo dei pasti/anno
- Limite di 150 degustazioni al giorno.

art. 7
– vengono modificate le percentuali relative all’impiego di prodotti per la somministrazione di pasti e bevande compresi alcolici e super alcolici,  nel seguente modo:
- minimo 40% prodotti di produzione propria;
- minimo 30% di prodotti provenienti da aziende agricole o ittiche professionali del territorio regionale.
Si precisa inoltre che sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell’azienda agricola ma anche quelli ricavati da materie prime dell’azienda stessa che hanno subito lavorazioni esterne e, nel limite di un quarto del totale dei prodotti somministrati, quelli provenienti da cooperative o consorzi di aziende agricole o reti di imprese operanti in ambito locale di cui l’azienda agricola faccia parte. Per ambito locale si intende l’ambito provinciale o quello della provincia limitrofa.

art.16
- per le aziende agricole che svolgono attività agrituristica, è stata introdotta la possibilità di svolgere attività di enoturismo e oleoturismo rimanendo soggetti alle norme della Legge Regionale 37/2007 e al Provvedimento di attuazione in commento.

In attesa di entrare meglio nel dettaglio delle modifiche incontrando gli agriturismi sul territorio, per maggiori informazioni le aziende potranno rivolgersi agli uffici della Coldiretti.