2 Marzo 2020
NUOVI OBBLIGHI PER TITOLARI DI DEPOSITI DI CARBURANTI E DI APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

I titolari di depositi di carburante per uso privato, agricolo ed industriale di capacità compresa tra 10 e 25 mc e i titolari di apparecchi di distribuzione automatica di carburante per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi e non sia superiore a 10 mc, devono in virtù di una nuova disposizione contenuta nel c.d. “Decreto Collegato alla Legge di Bilancio per il 2020” presentare all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio la denuncia di esercizio e la contestuale richiesta di rilascio di licenza fiscale. Dovranno inoltre istituire un apposito registro di carico e scarico per tenere contabilizzazione del carburante in essi contenuto. Tali obblighi entreranno in vigore al 1° aprile 2020.

Per “depositi di carburanti” possono intendersi i serbatoi, le cisterne e, più in generale, i dispositivi per lo stoccaggio del carburante, mentre gli “apparecchi di distribuzione” sono gli impianti di alimentazione di mezzi di autotrazione collegati a serbatoi di stoccaggio. Tra questi ultimi vi sono anche i “contenitori-distributori rimovibili” (o mobili) diffusamente impiegati dalle imprese agricole.
Per chi possiede più depositi di carburanti o più apparecchi di distribuzione, il limite di esonero di 10 o 5 mc non deve essere superato dalla sommatoria dei loro volumi.
Per quanto riguarda il registro di carico e scarico l’Agenzia delle Dogane ha stabilito che non dovrà essere vidimato e che dovrà essere tenuto “presso l’impianto, all’interno delle rispettive contabilità aziendali”, su supporto elettronico o su supporto cartaceo. La contabilizzazione sul registro dovrà inoltre essere distinta per tipologia di prodotto energetico oggetto di stoccaggio.
La giacenza iniziale da riportare sul registro sarà quella rilevata alla mezzanotte del 1° aprile p.v. e le successive operazioni di carico saranno riportate sul registro “entro le 9:00 del giorno seguente alla ricezione” di ciascun Documento di accompagnamento semplificato (DAS). Le scritture di scarico andranno invece annotate ogni sette giorni.
In attesa di indicazioni più precise e uniformi da parte della Direzione Generale dell’Agenzia delle Dogane, al fine di ottenere chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle novità normative e alla modulistica da utilizzare per la richiesta del rilascio della licenza, i nostri uffici sul territorio sono a disposizione per valutare con le singole aziende agricole l’impatto delle nuove norme e fornire le prime indicazioni utili.